TRASFERTE E RIMBORSI: ONERE DELLA PROVA PER ESONERO CONTRIBUTIVO
Con la sentenza n. 16639 del 22 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che spetta al datore di lavoro, che ritiene di aver diritto ad accedere ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione. 
Tale pronunzia accoglie dunque la tesi dell’Inps, il quale ritiene che ove si ove si verifichino situazioni di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che per legge danno diritto all’esonero.
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