Con la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di disconoscimento delle trasferte, cui consegue una non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta” sul libro unico del lavoro.
In particolare è stato chiarito come questa fattispecie di realizza:
- sia nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con un evidente intento elusivo;
- che nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime previsto per i lavoratori c.d. trasferisti;
In entrambe le fattispecie, è applicabile il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL, sempreché dall’infedele registrazione derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.