Con il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, l’Inps ricorda che una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino degli ammortizzatori sociali è costituita dall’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:
• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
Per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).
Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quindi la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
All’atto della ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.