Con la circolare n. 16 del 20 aprile 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini previsto dall’art. 11 della L. n. 223/1991.
Con riferimento al requisito relativo al numero complessivo dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione nonché all’arco temporale entro il quale deve essere realizzato il predetto numero di licenziamenti, considerato che dal 1° gennaio 2017 l’art. 11 della L. n. 223/1991 sarà definitivamente abrogato, si è reso necessario un intervento da parte del Ministero il quale ha ritenuto che le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione debbano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, entro tale data:
- il requisito del numero minimo di licenziamenti da raggiungere in un arco temporale di 6 mesi dal primo licenziamento dovrà necessariamente essere perfezionato;
- la procedura sindacale deve essere conclusa;
- l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione deve essere stata presentata.
Il Ministero, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti, potrà emanare il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016 anche nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2016.