Con la sentenza n. 5321 del 2 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la trattenuta sindacale segue le regole della cessione del credito di cui all’articolo 1260 c.c. e non quelle della delegazione di pagamento. La quota, infatti, è dovuta se e in quanto il lavoratore aderisce al sindacato.
Lo schema che si realizza, appunto, nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato e il datore di lavoro deve essere ricondotto a quello della cessione di credito e il pagamento resta dovuto solo se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato. Ne deriva che la cessazione del rapporto di lavoro si pone non già come revoca della cessione del credito, bensì come cessazione della causa del pagamento per sopravvenuto venir meno del collegamento con il negozio di base (quello di adesione sindacale).