Il D. Lgs. n. 151/2001 sancisce il divieto di adibire al lavoro le donne:
- durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (se il parto avviene dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva del parto);
- durante i 3 mesi dopo il parto (se il parto avviene prima della data presunta, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto).
Per esercitare il diritto all’astensione dal lavoro e beneficiare del relativo trattamento economico, entro i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, la lavoratrice deve presentare all’INPS (in via telematica) e al datore di lavoro la domanda di maternità, allegando il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto.
Flessibilità del congedo
Ferma restando la durata complessiva pari a 5 mesi del congedo di maternità obbligatorio, la lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto. È possibile usufruire di tale possibilità a condizione che il medico specialista del SSN e, se sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il medico competente, attestino nel corso del 7° mese di gravidanza, che la scelta di lavorare durante l’8° mese, non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.
Di recente, inoltre, è stata introdotta la facoltà di fruire del congedo di maternità obbligatorio esclusivamente entro i 5 mesi successivi l’evento del parto (L. n. 145/2018), a condizione che il medico specialista del SSN e il medico aziendale competente attestino che tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.
Anticipazione del congedo
Il periodo di congedo di maternità obbligatorio può essere anticipato:
- per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa e insalubre che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non può essere spostata ad altre mansioni.
Per poter usufruire di tale anticipazione, è necessario ottenere un apposito provvedimento dell’ASL o dell’ITL.
Proroga del congedo
Il congedo di maternità obbligatorio può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.
Il provvedimento è adottato dall’ITL.
Quali garanzie nei confronti della lavoratrice?
Durante il congedo di maternità obbligatorio:
- la lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e a un’indennità a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera, eventualmente integrata, a seconda del CCNL considerato, dal datore di lavoro.
- maturano le mensilità aggiuntive (13esima e 14esima), le ferie, le ROL e il TFR;
- è prevista la copertura contributiva a fini pensionistici, il computo ai fini dell’anzianità di servizio, nonché delle progressioni di carriera, qualora il CCNL considerato non preveda a tale scopo particolari requisiti.
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