Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale, con sentenza non ancora depositata, ha dichiarato l’illegittimità delle c.d. tutele crescenti nella parte in cui, non lasciando discrezionalità ai giudici, determina sulla base della sola anzianità di servizio, l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
Che cosa significa e perché questa sentenza è importante?
In pratica, la Corte Costituzionale dice un secco NO al risarcimento predeterminato e il futuro delle tutele crescenti, in attesa delle motivazioni della sentenza, è a rischio; si tornerebbe al passato ovvero ad una situazione di piena discrezionalità in giudizio (seppur nel rispetto dei paletti minimi e massimi posti dalla norma) e ad una forte aleatorietà nell’esito delle controversie.
In una parola sola: incertezza.
Il caso
Anche se le norme dichiarate incostituzionali non trovano applicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il Tribunale di Bari, ha ritenuto di poter comunque decidere in tal senso, quantificando l’indennità spettante a un lavoratore illegittimamente licenziato interpretando già in maniera “costituzionalmente orientata” l’art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 23/2015.
La decisione
Il Tribunale di Bari, nella sua interpretazione “costituzionalmente orientata”, ha determinato l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato applicando i criteri descritti dall’art. 18 c. 5 L. n. 300/1970, cioè rifacendosi sia all’anzianità del lavoratore, sia al numero dei dipendenti occupati e alle dimensioni dell’attività economica, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Alla luce di ciò ha condannato il datore di lavoro a un risarcimento pari a 12 mensilità, un compromesso tra la gravità del vizio del licenziamento, le ridotte dimensioni dell’azienda e la scarsa anzianità aziendale del lavoratore.
Uno sguardo al futuro
Seppur sia sempre difficile prevedere la portata di una sentenza quando si è ancora allo scuro delle motivazioni che la sorreggono ciò che sembra profilarsi è, in prospettiva e in teoria, una progressiva minor appetibilità delle conciliazioni rispetto a quanto il lavoratore possa ottenere in via giudiziale. Conseguenza determinata tenendo conto del fatto che tutti i lavoratori a tutele crescenti hanno una bassa anzianità, essendo la norma entrata in vigore il 7 marzo 2015.