L’Inps, con un messaggio n. 1144 del 14 febbraio 2015, ha fornito ulteriori istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dall’art. 1 commi 118 e seguenti della Legge di Stabilità 2015.
I datori di lavoro devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y” avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”.
La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
Anche per i datori di lavoro agricoli, nel caso si voglia accedere all’incentivo introdotto dall’art. 1, comma 119, della L. 190/2014, sarà necessario inoltrare all’INPS specifica istanza.
Detta istanza potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole.
Il citato termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L’inosservanza dello stesso determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda.