Con la circolare Inps n. 69 del 29 maggio 2014 è stato precisato che gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile/abbigliamento/moda (euro 250,00 lordi per il periodo 01.04.2013 – 31.12.2013) sono rilevanti anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
L’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).
Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post-partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadisce che detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.
In relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio 2013 e di gennaio 2014 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).