USO DELL’ASCENSORE PER LAVORO E ASSICURAZIONE INAIL
Con la sentenza n. 2136 del 5 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha previsto che, qualora un lavoratore nell’esercizio della sua attività lavorativa corrente abbia la necessità di usare l’ascensore da un piano all’altro, è legittimo l’adeguamento in aumento della tariffa Inail, in quanto l’impianto di sollevamento non è riconducibile alla struttura dell’edificio. 
Infatti, per la Suprema Corte sarebbero da considerarsi attrezzature meccaniche non solo quelle che assumono un valore caratterizzante in relazione all’attività produttiva svolta.
Tale nozione vale a ricomprendere non solo l’eventualità dell’evento di esclusiva derivazione lavorativa in base all’attività espletata dall’assicurato, ma anche ogni altro accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, in quanto configurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata, in base ai quali sussiste l’obbligo dell’assicurazione antinfortunistica. 
In base a tale pronuncia risulta dunque obbligatoria l’assicurazione nei confronti dei commessi addetti alla vendita in un grande magazzino i quali, per il trasferimento delle merci dai locali di deposito o confezionamento ai banchi di vendita e viceversa, debbano servirsi di ascensori, scale mobili, montacarichi ed elevatori. 
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