Con la sentenza n. 13950 del 7 luglio 2016, la Cassazione ha nuovamente ribadito che l’incedente stradale accaduto utilizzando il proprio mezzo di trasporto, in luogo del trasporto pubblico, non è indennizzabile in qualità di infortunio in itinere qualora l’utilizzo del proprio mezzo sia motivato da ragioni di comodità e non risulti effettivamente necessario.
L’indennizzabilità dell’evento non è stata riconosciuta in quanto l’uso del mezzo di trasporto privato non era necessario considerata l’esistenza di mezzi pubblici che quotidianamente collegavano il luogo di lavoro con l’abitazione, sia all’andata che al ritorno.
Anche l’eventuale risparmio di tempo non rileva: il sacrificio di tempo dovuto alla necessità di attendere alla fermata, non essendo specificato quali esigenze personali e familiari non potessero essere soddisfatte per il maggior tempo impiegato nell’attesa, hanno fatto emergere un interesse personale che nulla aveva a che fare con le esigenze di lavoro.