Con la risoluzione n. 74 del 20 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo il trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro a seguito dell’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali.
Di seguito riportiamo uno stralcio del parere dell’Agenzia delle Entrate
“…pertanto, si è dell’avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, si rileva che nell’ipotesi rappresentata dall’istante, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società istante afferma che tale rimborso è determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei dipendenti della istante ai quali, in tal modo, verrebbe consentito “un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili .. e offerte dalla tecnologia presente sul mercato“.
Il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.
…sulla base di quanto argomentato, la scrivente ritiene che il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare, rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR”.