Con la circolare 75 del 11 giugno 2014, l’Inps informa che, a seguito della decisione della BCE del 5 giugno 2014, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,15% annuo.
Si precisa inoltre che tale misura trova applicazione con riferimento alle domande di rateazione presentate a decorrere dall’11 giugno 2014, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,15%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2014.
Il predetto provvedimento comporta anche la variazione delle sanzioni civili.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,65% in ragione d’anno (tasso dello 0,15% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.