Variazioni d’ufficio dell’inquadramento INAIL: vige il principio di irretroattività

Con la sentenza n. 19979 del 10 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di variazioni operate d’ufficio dell’inquadramento INAIL di un’azienda, vige il principio di irretroattività degli effetti della variazione stessa.

Nella fattispecie oggetto di sentenza, l’INAIL faceva decorrere retroattivamente la variazione e rivendicava le conseguenti differenze economiche sui premi (nei limiti della prescrizione quinquennale) il tutto sulla scorta di una denunzia presentata dalla stessa società nell’anno 2002.

Successivamente, l’Istituto, con atto di “rettifica di inquadramento d’ufficio” adottato nell’anno 2007, aveva comunicato il nuovo inquadramento.

La Suprema Corte ha accolto le doglianze dell’azienda e ha dichiarato illegittima la decorrenza operata dall’INAIL, nonché la richiesta di pagamento delle differenze economiche dovute al maggior premio conseguente alla predetta riclassificazione sulla scorta del rilievo che non ricorreva alcuna delle deroghe previste dalle norme di cui agli artt. 14 e 16 del D.M. 12.12.2000 alla regola della irretroattività della rettifica di inquadramento che, pertanto, decorreva dall’anno 2007, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione della variazione.

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