Con sentenza n. 8260 del 30 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che un verbale di conciliazione è annullabile per vizio del consenso derivante a causa del dolo omissivo del datore di lavoro.
Infatti, si realizza dolo omissivo quando:
- intervenga il silenzio serbato da una delle parti (datore di lavoro) in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza;
- l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus.
Occorre poi tenere presente in linea generale come, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, nelle ipotesi di dolo tanto commissivo quanto omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, debbano essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilirne l’idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l’affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.