In generale in caso di pagamento di una somma senza che il debitore vi sia tenuto, perché ormai prescritta, lo stesso non può chiederne la restituzione, trattandosi di un pagamento volontario.
Tale previsione non è però applicabile in ambito previdenziale, in quanto il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti.
Pertanto i contribuenti non dovrebbero versare contributi previdenziali prescritti e, dall’altro lato, l’Inps non ha alcun diritto di trattenerli.
In tale senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015.
Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale, ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio, comporta che l’autore del pagamento possa chiederne la restituzione.