VERSAMENTO CONTRIBUTIVO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento Contributivo Gestione Separata Inps PaserioCome approfondimento della news del 13 febbraio 2018 tratteremo le caratteristiche del versamento contributivo dovuto alla gestione separata.

VERSAMENTO CONTRIBUTIVO

La misura del contributo e l’onere del versamento variano in base alla tipologia di soggetto iscritto alla gestione separata.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24.

Per quanto riguarda invece i professionisti iscritti alla Gestione Separata, il contributo è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso.

Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e quest’ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.

MISURA DEL VERSAMENTO

Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33%.

La legge 22 maggio 2017 n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

– 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;

– 0,22%, utile per il finanziamento delle prestazioni economiche previste in favore delle   lavoratrici tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di maternità. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari della predetta aliquota dello 0,5%.

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita a tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Per i lavoratori autonomi, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, come ad esempio gli amministratori di società che percepiscono un compenso per la loro attività e al contempo risultano iscritti alla gestione commercianti/artigiani, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24% per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI

Per l’anno 2018 il massimale di reddito è pari a € 101.427,00. Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l’anno 2018 il minimale di reddito è pari a € 15.710,00.


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