Come approfondimento della news del 13 febbraio 2018 tratteremo le caratteristiche del versamento contributivo dovuto alla gestione separata.
VERSAMENTO CONTRIBUTIVO
La misura del contributo e l’onere del versamento variano in base alla tipologia di soggetto iscritto alla gestione separata.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24.
Per quanto riguarda invece i professionisti iscritti alla Gestione Separata, il contributo è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso.
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.
Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e quest’ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.
MISURA DEL VERSAMENTO
Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33%.
La legge 22 maggio 2017 n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
– 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
– 0,22%, utile per il finanziamento delle prestazioni economiche previste in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di maternità. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari della predetta aliquota dello 0,5%.
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita a tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per i lavoratori autonomi, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, come ad esempio gli amministratori di società che percepiscono un compenso per la loro attività e al contempo risultano iscritti alla gestione commercianti/artigiani, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24% per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).
MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2018 il massimale di reddito è pari a € 101.427,00. Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2018 il minimale di reddito è pari a € 15.710,00.
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