Con la sentenza n. 22148 del 8 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ripetuto che, in materia di videosorveglianza e installazione di telecamere nei luoghi di lavoro, il consenso dei dipendenti non supera l’obbligo di autorizzazione preventiva o accordo sindacale.
Quindi, la predetta installazione in difetto di accordo o autorizzazione preventiva da parte della I.T.L. costituisce condotta penalmente perseguibile.
Questo perché esiste una sproporzione tra le rispettive posizioni; per raccogliere il consenso dei singoli lavoratori, infatti, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione.
Da tutto ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio nella quale versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato.