Al datore di lavoro spettano anche una serie di poteri che sono direttamente funzionali all’organizzazione dell’impresa, tra i quali è annoverato il potere di controllo o di vigilanza (c.d. videosorveglianza) conseguenza diretta dell’applicazione del potere direttivo.
Questa facoltà, in particolare nel caso dell’installazione di apparecchi di controllo a distanza, deriva dalla necessità di tutelare la proprietà e il patrimonio aziendale contro eventuali furti o danni, senza dimenticare che tale potere incontra delle limitazioni volte a contemperare i diritti del datore di lavoro con la tutela dei lavoratori, le quali si estrinsecano in divieti a carico del datore di lavoro.
Il controllo a distanza dei lavoratori: quando è legittimo?
Il controllo a distanza dei lavoratori è disciplinato dall’art. 4 comma 1 della L. n. 300/1970 e si realizza quando il controllo del lavoratore sia incidentale, quindi non voluto dal datore di lavoro, ma avvenga comunque a causa dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. L’installazione di questi sistemi di controllo è legittima quando è dovuta a:
- per esigenze organizzative e produttive;
- per la sicurezza del lavoro;
- per la tutela del patrimonio aziendale (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina ante 23 settembre 2015).
Essendo vietata l’istallazione di apparecchi di controllo a totale insaputa del lavoratore è sempre necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa prevista dalla norma.
Novità! Videosorveglianza e modifica degli assetti proprietari
Con la circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, l’INL ha quale ha fornito chiarimenti in materia di controllo a distanza nelle ipotesi in cui, a causa di processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
È necessario rinnovare la procedura di accordo in sede sindacale o quella autorizzativa?
L’INL ha chiarito che nel caso in cui non siano intervenuti mutamenti dei presupposti legittimanti e/o delle modalità di funzionamento, al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive è opportuno che il titolare subentrante:
- comunichi alla ITL che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Accordo sindacale o procedura amministrativa?
Nel caso in cui ricorrano esigenze sopra illustrate, è stata comunque prevista dalle norme una procedura che tuteli i lavoratori; infatti, ai fini dell’installazione è necessaria la sottoscrizione di un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Qualora non siano presenti in azienda le RSA o non sia stato raggiunto un accordo, datore di lavoro, prima di installare i sistemi di videosorveglianza, dovrà inoltrare apposita richiesta all’Ispettorato Territoriale, già alla Direzione Territoriale competente per territorio in marca da bollo da euro 16.00 – allegando un’ulteriore marca di pari valore che andrà apposta sul provvedimento.
Con circolare n. 5/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la verifica delle ITL si deve concentrare sull’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Pertanto, i nuovi provvedimenti non dovranno necessariamente specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo.