A partire dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti saranno assoggettati all’obbligo assuntivo nei confronti dei disabili in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:
– da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;
– da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;
– oltre 50: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
Il D.Lgs. n. n. 151/2015 ha introdotto importanti novità in materia di collocamento mirato, modificando la disciplina contenuta nella L. n. 68/1999.
Il decreto correttivo del Jobs Act prevede l’inasprimento delle sanzioni in caso di mancata osservanza dell’obbligo di assunzione: è aumentata la sanzione prevista in caso di mancanza osservanza dell’obbligo. Il datore di lavoro che non ottempererà puntualmente sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la suddetta misura del contributo esonerativo, e quindi ad euro 153,20 per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.
Un’ulteriore novità riguarda la diffidabilità utile alla regolarizzazione della violazione.