Volontari sportivi e rimborsi forfettari: la circolare 7/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate convince davvero?

Articolo redatto da Alessio Colombo per la pubblicazione sul numero di Settembre di SINTESI

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi previsti dall’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport). Secondo l’Agenzia, i rimborsi concorrono al raggiungimento della soglia di non imponibilità di 15.000 euro e, una volta superato il limite, la parte eccedente diventa reddito di lavoro autonomo soggetto a ritenuta. L’articolo analizza i due esempi della circolare e ne contesta l’impostazione sul piano letterale e sistematico. La norma, infatti, esclude espressamente i rimborsi dalla formazione del reddito del percipiente e, solo ai fini previdenziali (soglia di 5.000 euro), li qualifica come base imponibile oltre il limite. Questa asimmetria tra fisco e previdenza suggerisce che il legislatore abbia voluto distinguere il semplice concorso al superamento della soglia dall’effettiva imponibilità. Ne emerge una lettura alternativa: il rimborso “consuma” la franchigia fiscale senza perdere la propria natura non reddituale, rendendo imponibili solo gli eventuali ulteriori compensi di lavoro sportivo dilettantistico.

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La rivista SINTESI è a cura dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

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