VOUCHER BABY SITTING E SERVIZI PER L’INFANZIA: OPERATIVITÀ
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014, il decreto del Ministero del Lavoro 28.10.2014, relativo alle modalità di accesso ed utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4 c. 24 della L. n. 92/2012. La norma prevede, infatti, che la madre lavoratrice (dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro e la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata) al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting oppure, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. 
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi (3 mesi per le iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata. 
Mentre il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher), nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell’importo massimo di 600 euro mensili, dietro richiesta di pagamento da parte della struttura e previa esibizione della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Per accedere al beneficio, è necessario presentare domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni si intende accedere e per quante mensilità si intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso (a tal fine, l’INPS comunica al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto). 
Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
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