Con il messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, l’Inps informa che sono state introdotte nuove funzionalità ad uso delle sedi e del contact center, che permetteranno all’Istituto di monitorare in maniera più puntuale il rispetto dei limiti economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 per quanto riguarda l’impiego di voucher per lavoro occasionale di tipo accessorio, con l’intento di scongiurare le possibili elusioni della norma.
Nello specifico, le funzionalità introdotte sono:
- ACCESSO INTERNET E DA CC DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: le persone giuridiche committenti potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il legale rappresentante, il quale, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda. In quest’ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita iva dell’azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda;
- INSERIMENTO DELEGA DIRETTA LEGALE RAPPRESENTANTE: il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda è l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede;
- INSERIMENTO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE: effettuato l’accesso, la Persona giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere: 1. Imprenditore, 2. Libero Professionista o 3. Non imprenditore o libero professionista, selezionando da apposita lista la tipologia specifica. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è “bloccante” ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro netti. In ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo;
- CONTROLLO DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE ECONOMICO: quando il committente persona giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisce una dichiarazione l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.