Il decreto Dignità, con le novità introdotte dalla legge di conversione, ha rivisitato la disciplina PrestO (nuovi Voucher) introducendo importanti modifiche alla normativa per i settori agricoltura e turismo.
In particolare, la nuova normativa consente lo svolgimento della prestazione entro un periodo di 10 giorni per le attività lavorative rese da parte di pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Tuttavia, in aggiunta agli obblighi di comunicazione già previsti per gli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, nei settori dell’agricoltura e del turismo è richiesta anche l’indicazione di:
– data ed ora di inizio della prestazione;
– data ed ora di termine della prestazione;
– monte orario complessivo presunto.
Queste innovazioni consentiranno una maggiore fruibilità del lavoro occasionale proprio nei settori nei quali, tradizionalmente, risulta più funzionale alla natura dell’attività svolta.
Settore turismo
Il Decreto Dignità amplia la possibilità di ricorso a prestazioni occasionali per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Settore agricolo
L’imprenditore agricolo potrà usufruire dei lavoratori occasionali solo qualora non abbia alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Il prestatore di lavoro occasionale in agricoltura, dovrà autocertificare di non essere iscritto agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per fornire la prestazione di lavoro occasionale.
Corresponsione del compenso
Il compenso pattuito non può essere inferiore a quanto previsto per 4 ore lavorative nell’arco della singola giornata.
Per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di 10 giorni