Comunicazione somministrati entro il 31/01/2020

Ricordiamo che il 31 gennaio 2020 scade il termine per effettuare la comunicazione relativa ai lavoratori somministrati impiegati nel 2019.

Le Aziende che hanno concluso, nel corso dell’anno precedente, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare entro il 31 gennaio (anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro alle quali  aderiscono o conferiscono mandato) alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le seguenti informazioni:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL FAC-SIMILE DA INVIARE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE

L’invio potrà avvenire tramite:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Ricordiamo altresì che, in caso di sottoscrizione di contratti di somministrazione di lavoro, ne deve essere data tempestiva comunicazione allo Studio al fine di dar corso ai seguenti adempimenti:

  • ANNOTAZIONE SU LIBRO UNICO DEL LAVORO: i lavoratori somministrati devono essere indicati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nei mesi di inizio e fine del rapporto di lavoro;
  • INDICAZIONE NELLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA: ai fini statistici, i lavoratori somministrati devono essere indicati nella denuncia contributiva mensile Uniemens;
  • MONITORAGGIO DEL CONTINGENTAMENTO: lo Studio deve essere costantemente informato del numero di lavoratori somministrati presenti in azienda in modo da tenere monitorato il rispetto del limite massimo di contratti attivabili, unitamente ai contratti a termine “diretti” nel rispetto delle norme e delle previsioni della contrattazione collettiva;
  • PRIMO CONTRATTO A TERMINE: con la circolare n. 17/2018, il Ministero del lavoro ha chiarito che in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, questo conta come “primo contratto a termine”. Pertanto, qualora l’utilizzatore intenda assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato (per una durata massima di 12 mesi) dovrà provvedere ad indicare la relativa motivazione.

Ribadiamo, anche in questo caso, l’importanza del monitoraggio dei contratti di somministrazione.

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