Importante: indicazioni in materia di comunicazione preventiva per utilizzo lavoro accessorio (voucher)

Gentile Cliente,
con la circolare n. 1/2016 del 17 ottobre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (clicca qui per visualizzarla), vengono forniti chiarimenti sulla gestione del lavoro accessorio (voucher), a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016.

La informiamo, inoltre, che lo Studio ha reso disponibile un video tutorial con le indicazioni operative per l’attivazione dei buoni sul sito Inps.

Di seguito riepiloghiamo i principali chiarimenti forniti con la predetta circolare:

  • gli obblighi di comunicazione preventiva sono riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti (con esclusione, ad esempio, di privati, condomini, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.). La comunicazione preventiva dovrà essere inviata agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato alla circolare. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio, come meglio specificato in seguito.

Con riferimento al committente dovrà essere indicato almeno il codice fiscale e la ragione sociale che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.
Inoltre, dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

  • per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, la comunicazione in questione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

  • per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione

ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è
stata omessa la comunicazione”, senza possibilità di diffida. Inoltre, l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

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